Sez. 1,
Sentenza
n. 10511
del 1999
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Rel. Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
E.P. COSTRUZIONI di ERCOLI & POLIDORI Sas, in persona dei soci
accomandatari ERCOLI FORTUNATO e POLIDORI MARCO, elettivamente
domiciliata in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 37, presso l'avvocato
VINCENZO SEPE, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce
al ricorso;
- ricorrente -
contro
PATALACCI RENZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTI PARIOLI
61, presso l'avvocato PESCATORI GIOVANNI MARIA, che lo rappresenta e
difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 183/97 della Corte d'Appello di PERUGIA,
depositata il 28/06/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/04/99 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Sepe, che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del secondo
motivo; rigetto degli atri motivi del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con preliminare di compravendita del 13 giugno 1992, la E.P.
Costruzioni s.a.s. prometteva di vendere a Renzo Patalacci un
fabbricato in Perugia con prevista corresponsione del saldo del
prezzo (£.46.000.000) al momento della ultimazione di tutti i lavori
indicati nel (allegato E del) contratto medesimo.
Il contratto veniva sottoposto alla condizione sospensiva del
rilascio della prescritta concessione edilizia da verificarsi "entro
il 31 dicembre 1993".
A seguito di successive intese e reciproche assicurazioni tra le
parti, la stipula del definitivo veniva anticipata al 20 settembre
1993, con il contestuale impegno della società di ultimare i lavori
"entro il 30 ottobre" successivo, e con previsione di una "penale"
di £.200.000 per ogni giorno di ritardo "non dovuto a causa di forza
maggiore", od a mancata collaborazione dell'acquirente.
Con atto del 27 settembre 1994, il Patalacci - che si era comunque
già trasferito nell'alloggio in questione dal dicembre 1993 - dava
avvio alla prevista procedura arbitrale per sentir dichiarare la
E.P. Costruzioni inadempiente sia per il ritardo, nella consegna sia
per talune difformità delle opere pattuite e, di conseguenza, tenuta
al pagamento della penale per i giorni di ritardo, oltre al
risarcimento dei danni imputabili a tali inadempienze.
Ritualmente costituitosi, il Collegio arbitrale, con lodo del 22
febbraio 1996 (depositato il 3 aprile successivo), accoglieva le
domande del Patalacci, condannando la società al pagamento di una
penale di £.48.000.000, per accertati otto mesi di ritardo ed
ulteriori £.5.050.560 titolo di danni per vizi, tempestivamente
denunciati dall'acquirente, relativi alla esecuzione della condotta
di scarico.
La E.P. Costruzioni impugnava allora il lodo suddetto denunciandone
plurimi profili di nullità per violazione di norme sostanziali e
processuali.
Ma la Corte di appello di Perugia, all'uopo adita, respingeva
integralmente l'impugnazione con sentenza del 28 giugno 1997.
Contro questa sentenza la stessa società ricorre ora con sette mezzi
di cassazione.
Si è costituito il Patalacci eccependo preliminarmente la
"inammissibilità del ricorso non essendo stata la procura rilasciata
nelle forme richieste" e contestando, in subordine, la fondatezza di
ogni censura avversaria. Lo stesso Patalacci ha depositato
successivamente memoria ex art. 378 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente va esaminata, e respinta, la su riferita eccezione
di inammissibilità del ricorso, poiché la procura di che si discute
- rilasciata su foglio separato congiunto al ricorso e contenente
espressi riferimenti al medesimo - deve considerarsi "apposta (ad
esso) in calce", ed è quindi rituale , ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
nel testo novellato dall'art. 1 l. 1997 n.141, dichiaratamente
applicabile anche ai "procedimenti in corso" alla data di entrata in
vigore di detta legge e significativamente, del resto, all'uopo
richiamato in epigrafe del ricorso stesso.
2. Può, quindi, passarsi all'esame del merito della impugnazione nei
sette motivi della sua articolazione.
2.1. Carattere pregiudiziale, che ne impone la delibazione
preliminare, ha, per altro, la censura contenuta nel sesto di detti
mezzi, incentrata sulla denuncia di una radicale "nullità del
procedimento arbitrale", per violazione del diritto di difesa in
ragione della consentita acquisizione agli atti di una "memoria"
tardivamente prodotta dalla controparte.
Si tratta di doglianza senz'altro infondata, avendo la Corte di
appello correttamente escluso qualsiasi sostanziale vulnerazione del
contraddittorio, "atteso che, successivamente alla presentazione
della contestata memoria , è seguita l'attività istruttoria con la
possibilità per la parte istante di esercitare ulteriormente i suoi
diritti di difesa fino all'udienza di precisazione delle
conclusioni".
2.2. Inammissibili, prima ancora che infondate, sono poi le censure
di cui al primo e settimo motivo della impugnazione con le quali -
al di là della formale deduzione di asserite violazioni di legge e
pretesi vizi di motivazione - ciò che, in sostanza, propriamente si
richiede a questa Corte è una nuova e "più completa" valutazione del
"materiale probatorio" (deposizioni testimoniali e scritture) alla
stregua del quale la Corte perugina ha ritenuto corrette le
conclusioni degli arbitri sulla non dipendenza da causa di forza
maggiore del ritardo della società nella ultimazione dei lavori e
sulla durata di tale ritardo.
Valutazioni queste - è bene ribadirlo - che sono, come tali,
assolutamente precluse nel giudizio di legittimità. Nel contesto del
quale, anche agli effetti del controllo sulla motivazione ai sensi
dell'art. 360 n.5 c.p.c. e perché questo non trasmodi in una
reiterazione surrettizia del giudizio di merito - ne' è deducibile la
mancata specifica confutazione di alcuno degli elementi di prova che
il ricorrente ritenga a sè più favorevole, ne' è prospettabile una
differente, ove pur più plausibile, valutazione delle risultanze
istruttorie; essendo il giudice del merito libero di attingere e di
formare il proprio convincimento in relazione ai dati probatori che
egli ritenga più attendibili ed essendo poi sufficiente, al fine
della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da
questa risulti che il giudizio si è formato attraverso una
valutazione complessiva e logicamente non implausibile degli
elementi acquisiti.
Al che, per altro, va ancora aggiunto che nella specie - stante la
riconducibilità della lite al paradigma della impugnazione per
nullità di lodo arbitrale ex artt. 827 s.s. cpc. - i giudizi
fattuali degli arbitri sottostanti alle impugnate statuizioni della
Corte territoriale erano già di per sè blindati per i limiti
strutturali della predetta impugnazione. La quale - con riguardo
alla mancata "esposizione dei motivi", prescritta dall'art. 823 n.3
c.p.c. - consente l'impugnazione, ai sensi del n.5 del successivo
art. 829, solo nei termini dell'"error in procedendo", non essendo
riesaminabile dal giudice ordinario la valutazione dei fatti e delle
prove negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli
arbitri (cfr., per tutte, Cass. nn. 4404/1988; 716/1990; 4881/1994;
7205/1997).
2.3. Per le stesse ragioni è, a sua volta, inammissibile il quinto
motivo del ricorso, con il quale - ai fini della garanzia per i
rilevati vizi della condotta di scarico, e della tempestività della
correlativa azione - si pretende parimenti di riesaminare il
giudizio degli arbitri, tenuto fermo dalla Corte di appello, in
ordine alla scoperta dei vizi stessi in tempo utili.
2.4. Insussistente è, poi, la violazione degli artt. 1219, 1382 c.c.
denunciata con il secondo mezzo sul presupposto che avrebbe errato
la Corte di Perugia nel confermare la decorrenza della penale "dal
giorno di scadenza del termine contrattualmente fissato anziché da
quello di costituzione in mora da parte del committente".
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la costituzione
in mora ex art. 1219 cit. non è invero richiesta in presenza di una
clausola penale per l'inadempimento o per il ritardo ai sensi
dell'art. 1382 c.c. per effetto della quale (risalente a concorde
predeterminazione delle parti) la penale è automaticamente appunto
dovuta a seguito del concreto verificarsi di detti eventi (cfr.
Cass. n.4463/1978).
2.5. Pure non fondato è il terzo motivo con cui si censura la
ritenuta debenza della penale anche in relazione al ritardo di meri
"lavori di rifinitura e non di struttura" quali quelli residuati a
carico della ricorrente dopo l'anticipata consegna dell'immobile al
Patalacci, nel dicembre '93.
La correlazione della penale alla "ultimazione a regola d'arte di
tutte le opere elencate nel rogito del 93", ivi comprese quelle di
"tinteggiatura esterna" costituisce, infatti, una valutazione
interpretativa del contenuto della suddetta clausola non in
contrasto (del resto neppure specificamente dedotto) con alcun
canone di ermeneutica contrattuale ne' carente sul piano della logica
argomentativa, per cui si sottrae anch'essa a critica.
2.6. Deve, viceversa, accogliersi il quarto complesso motivo della
impugnazione, relativo alla denegata riducibilità ex officio della
penale, ai sensi dell'art. 1384 c.c..
Al riguardo, la Corte di appello ha ritenuto, invero, "corretta la
decisione degli arbitri di non operare la riduzione ex art. 1384,
cit. in difetto di una correlativa domanda di parte e comunque
"insussistente la prova delle circostanze che rendano rilevabili
l'eccessività della sanzione convenzionalmente prevista per il
ritardo".
E tale duplice motivazione è effettivamente errata: in diritto,
perché legata ad una (per quanto si dirà) non più condivisibile
interpretazione dell'art. 1384 c.c., e in fatto, perché viziata ex
art. 360 n.5 c.p.c..
2.6.1. In particolare, il secondo - ma logicamente assorbente -
profilo argomentativo, risolventesi in un giudizio di merito sulla
(non) eccessività della sanzione, non resiste a critica non già per
l'aspetto della denunciata contraddittorietà con opposte valutazioni
attribuite al riguardo degli arbitri (poiché) una siffatta
contraddizione, in quanto esterna alla sentenza impugnata e
suscettibile di verifica solo attraverso un controllo, viceversa,
interno, agli atti del processo a quo, esula dai limiti del vizio
denunciabile ex n. 5 art. cit.), bensì sotto il più radicale profilo
della inesistenza di una effettiva (e non solo apparente)
motivazione, essendo quella valutazione della Corte territoriale,
puramente assertiva e vuota di concreto contenuto esplicativo.
2.6.2. Con riguardo al problema ermeneutico della norma di
riferimento, è pur vero che la premessa da cui muove la decisione
impugnata - secondo cui, "il potere conferito al giudice dell'art.
1384 c.c., di ridurre ad equità la penale ritenuta eccessiva non può
essere esercitato d'ufficio ma richiede l'istanza della parte
interessata" - si trova enunciato da una risalente e, sino al
momento, consolidata giurisprudenza (cfr. tra le più recenti Cass.
nn.2749/80; 4157/81; 218/85; 5625/90; 7859/94; 3549/95; 341/97).
Ma è persuaso questo Collegio che una siffatta esegesi non sia più
in sintonia con la natura e funzione della clausola penale sub art.
1382 ss. c.c. e con il complessivo sistema della correlativa
disciplina, quale si è venuto nel tempo evolvendo, anche per effetto
di un più generale fenomeno di rilettura degli istituti codistici in
senso conformativo ai precetti superiori della sopravvenuta
Costituzione repubblicana.
Non senza significato è, del resto, in tal senso, il fatto che, in
talune delle pronunzie che pur si uniformano all'indirizzo
tradizionale della non riducibilità ex officio della penale
l'ossequio al principio è solo formale venendo di fatto esso
sostanzialmente devitalizzato con l'"espediente logico" (così
definito da attenta dottrina) di ritenere la domanda di riduzione
implicita nell'assunto della parte di nulla dovere a titolo di
penale (cfr., ad esempio già Cass. n.2775/1968; 1484/71; 519/82).
Mentre altri sintomi evidenti di cedimento della regola possono
individuarsi nella ammessa proponibilità della istanza di riduzione,
in via di eccezione, "anche per la prima volta in appello" (cfr. nn.
2199/80; 519/82; 138/84) e, addirittura, nella affermata
"irrilevanza di una rinunzia preventiva del debitore ad avvalersi
dell'art. 1384 c.c." (così già Cass. n.163/1960).
Il vero è che, a fronte di un testo normativo il quale - va
sottolineato - nessun riferimento, anche implicito, contiene ad una
"domanda dell'interessato" (l'art. 1384 cit. si limita, infatti, a
stabilire che la penale può essere diminuita equamente dal
giudice"), l'interprete, che si sottragga alla vischiosità del
precedente tralatizio e parimenti resista ad immanenti suggestioni
della "dommatica della volonta" come a risalenti riserve contro
l'intervento del giudice nella "cittadella della autonomia
contrattuale", non trova più alcun serio argomento per giustificare
l'innesto, nel testo medesimo, di un frammento normativo ulteriore
quale il "su domanda dell'interessato", postulato dalla
giurisprudenza cui si è uniformata la sentenza impugnata.
Non risolutivo è, innanzitutto, il richiamo, contenuto in molte
delle su riferite pronunzie, al generale divieto fatto al giudice di
pronunciarsi fuori dei casi previsti dalla legge, perché - a meno di
non volersi appagare di una petizione di principio - ciò che resta
da dimostrare è proprio che l'art. 1384 in esame non contenga una
eccezione a siffatto divieto.
Nè, a tal fine, può più considerarsi satisfattivo il rinvio ad una
ratio di "tutela della libertà della volontà negoziale del
debitore", cui si vuole finalizzato il rimedio della riduzione della
penale e che, appunto, ne dovrebbe implicare l'attivazione solo su
domanda del destinatario della tutela.
Perché - come conviene ormai la dottrina più avvertita sul tema - il
complesso processo innestato, nei moderni sistemi giuridici, dal
tramonto del mito ottocentesco della omnipotenza della volontà e del
dogma della intangibilità delle convenzioni ha inciso anche sul
fenomeno della riducibilità della penale, la quale ha per l'effetto
finito col perdere l'iniziale sua colorazione soggettiva per
assumere connotazioni funzionali più decisamente oggettive, si che
la spiegazione della vicenda - come è stato osservato - appare ora
spostata da una supposta tutela della volontà delle parti ad un
interesse primario dell'ordinamento, valutandosi l'intervento
riduttivo del giudice non più in chiave di eccezionalità bensì quale
semplice aspetto del normale controllo che l'ordinamento si è
riservato sugli atti di autonomia privata.
E questo controllo, nel richiamato contesto di intervenuta
costituzionalizzazione dei rapporti di diritto privato, non può ora
non implicare anche un bilanciamento di "valori", di pari rilevanza
costituzionale, stante la riconosciuta confluenza nel rapporto
negoziale - accanto al valore costituzionale della "iniziativa
economica privata" (sub art. 41) che appunto si esprime attraverso
lo strumento contrattuale - di un concorrente "dovere di
solidarietà" nei rapporti intersoggettivi (art. 2 Cost.). Dal quale
la Corte costituzionale ha già, in particolare, desunto "l'esistenza
di un principio di inesigibilità come limite alle pretese
creditorie" (cfr. sent. n.19/1994). E che, entrando (detto dovere di
solidarietà) in sinergia con il canone generale di buona fede
oggettiva e correttezza (artt. 1175, 1337, 1359, 1366, 1375 c.c.),
all'un tempo gli attribuisce una vis normativa e lo arricchisce di
contenuti positivi, inglobanti obblighi, anche strumentali, di
protezione della persona e delle cose della controparte,
funzionalizzando così il rapporto obbligatorio alla tutela anche
dell'interesse del partener negoziale, nella misura in cui questa
non collida con la tutela dell'interesse proprio dell'obbligato
(cfr. ex plurimis, Cass. nn.3362/1989, 2503/91, in tema di
fieiussione omnibus; 748, 5531, 6408, 1012/1993; 599 e, in
particolare, n.6448/1994, con riguardo a profili vari del rapporto
di lavoro).
E proprio agli effetti della individuazione dei contenuti e della
portata di tale controllo e, conseguentemente, del potere di
intervento del giudice all'interno del contratto, è stato di recente
affermato (vincendo, anche in tal caso, il peso frenante di una
contraria opzione interpretativa dottrinaria e giurisprudenziale)
che "la legge pattizia non può ritenersi svincolata dal dovere di
correttezza".
Il quale "si porge nel sistema come limite interno di ogni
situazione giuridica soggettiva, attiva o passiva, contrattualmente
attribuita, concorrendo quindi alla relativa conformazione in senso
ampliativo o restrittivo rispetto alla fisionomia apparente"; per
modo che "non risulti disatteso quel dovere inderogabile di
solidarietà che, applicato ai contratti, ne determina
integrativamente il contenuto e gli effetti" (Così Cass. n.3775/94).
Ora appunto - tornando al problema esegetico dell'art. 1384 c.c..
non può revocarsi in dubbio (anche alla stregua del superiore canone
ermeneutico per cui "tra due interpretazione possibili va di
necessità prescelta quella conforme, o più conforme a Costituzione"
(cfr. Corte Cost. nn. 7, 11, 117, 188/1998) che il potere, ivi
previsto, di riduzione ad equità della penale vada esercitato anche
ex officio indipendentemente da un atto di iniziativa del debitore,
configurandosi, esso come potere-dovere, attribuito al giudice per
la realizzazione di un interesse oggettivo dell'ordinamento.
Interesse che assume anzi, in questo caso, connotati di ancor più
spietata valenza, poiché - a fronte della innegabile (anche
concorrente, se non prevalente) funzione sanzionatoria assolta dalla
clausola penale - quell'interesse si specifica e consolida
nell'esigenza (che si radica nel cuore della "giustizia del caso
concreto", che il giudice è chiamato ad assicurare) di garantire
l'adeguatezza e proporzione della sanzione all'illecito che essa è
destinata a prevenire o reprimere.
3. Accolto quindi, nei, profili e per le ragioni sui qui esposte, il
(solo) quarto mezzo del ricorso - e cassata di conseguenza, nei
correlativi limiti, la sentenza impugnata spetterà al giudice di
rinvio, che si designa nella Corte di appello di Roma, riesaminare
il motivo di impugnazione ex. art. 829 cpc, della società, relativo
alla negata riducibilità della penale, alla stregua dei dati
fattuali come già rilevati e apprezzati dal Collegio arbitrale e in
applicazione del principio di diritto sopra enunciato considerando,
quindi, l'esercizio di quel potere non pregiudizialmente precluso
dalla mancanza di una domanda di riduzione del debitore.
Lo stesso giudice provvederà anche in ordine alle spese di questo
giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso e ne respinge ogni
altro; cassa la sentenza impugnata nei limiti del mezzo accolto e
rinvia la causa anche per le spese, alla Corte di appello di Roma.